
Periodo di prova personale ATA
Il personale Ata assunto a tempo indeterminato al fine della conferma dell’immissione in ruolo è obbligato al superamento del periodo di prova come descritto nell’articolo 62 del CCNL Scuola Periodo 2019-2021.
L’articolo 62 del CCNL scuola descrive i tempi e le modalità per il superamento del periodo di prova del personale ATA della scuola pubblica.
Il personale ATA, assunto a tempo indeterminato, è obbligato allo svolgimento di un periodo di prova obbligatorio, tale periodo ha durata differente secondo i diversi profili professionali.
Il periodo di prova è regolato come segue:
1) 2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
2) 4 mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente (amministrativi, tecnici, cuochi, guardarobieri, infermieri);
3) 6 mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
Coloro che hanno già svolto un periodo di prova in analoghi profili professionali, presso altri comparti o presso altre amministrazioni pubbliche, possono essere esonerati dal periodo di prova.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi previsti dalla legge o dal CCNL.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
“La formulazione adottata non impone in capo al dirigente un obbligo a risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando che il dirigente scolastico, che opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dovrà valutare attentamente la situazione determinatasi atteso che lo stesso si assume tutte le responsabilità, anche di ordine erariale, conseguenti alle scelte effettuate”.
Orientamenti applicativi Aran – CIS130 del 17/02/2025 https://www.pinodurantescuola.com/aran-19-02-2025-orientamenti-applicativi-cis130-del-17-02-2025-assenza-per-malattia-per-un-periodo-superiore-ai-6-mesi/
Il periodo di prova può essere sospeso anche in caso d’infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, il trattamento economico non subisce nessuna riduzione.
Nel periodo di prova non sono valutabili le assenze a qualunque titolo maturate: assenza per malattia, ferie, aspettativa e altre cause di sospensione del rapporto di lavoro.
È inoltre possibile, decorsa la metà del periodo di prova, sia il lavoratore sia l’amministrazione, recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, salvaguardando i casi di sospensione previsti da malattia, infortunio ecc.
Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova stabilito per ciascun profilo professionale, il dipendente s’intende confermato in servizio.
Il periodo di prova che non è stato superato per cause ascrivibili al lavoratore, può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola volta.
Qualora il dipendente della scuola, assunto a tempo indeterminato, fosse vincitore di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’istituzione scolastica di provenienza, per la durata del periodo di prova nell’amministrazione di destinazione.
In caso di mancato superamento della prova o in caso di recesso del dipendente o dell’amministrazione, il lavoratore rientra a domanda nel profilo di provenienza.
Completamento del periodo di prova e conferma in ruolo
Al termine del periodo di prova, l’amministrazione scolastica, redigerà il decreto di conferma in ruolo il quale servirà ai fini della progressione di carriera. L’assegnazione della sede definitiva potrà essere richiesta con la domanda di mobilità, nella stessa o in altra provincia a propria scelta.
La domanda di mobilità può essere presentata da tutto il personale Ata assunto a tempo indeterminato, anche da chi non ha concluso positivamente il periodo di prova, lo stesso potrà essere perfezionato nell’anno o negli anni successivi secondo le motivazioni del mancato superamento del periodo obbligatorio.
16/08/2025
https://www.panoramascuola.com/
3M Blog
Aggiungi commento
Commenti