PENSIONAMENTI CESSAZIONI

Pubblicato il 28 settembre 2025 alle ore 00:29

Termine per la presentazione delle domande di cessazione

                                      Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)Blog
1. È fissato al 21 ottobre 2025, ovvero al 28 febbraio 2026 limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine
finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del
massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del
minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2026.
2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per
raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per
il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 21 ottobre 2025 sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma diservizio, con contestuale riconoscimento
del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n.31.

                          Articolo 2
        (Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti
dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con
nota congiunta Ministero dell’istruzione e del merito/INPS. 2. I termini dell’accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la
comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento
pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione,
riscatto, computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con
riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2026. Tale attività è
propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell’istruzione e del merito.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma
3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell’istruzione e del merito e
l’INPS.
                                      Articolo 3
                              (Adempimenti finali)
1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di
servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo
contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 1,
l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di
un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla
data di emissione del relativo provvedimento.
Articolo 4
(Disposizioni di spesa)
1. Dagli adempimenti previsti dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
del Ministero dell’istruzione e del merito.
Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell’articolo
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell’istruzione e del merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
                                                                   IL MINISTRO
                                                           Prof. Giuseppe Valditara


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