Scuola
Quando la Salute Limita i propri compiti - Utilizzazione del Personale Inidoneo e le Regole
Il mondo della scuola italiana si confronta costantemente con la gestione del proprio personale, e una delle situazioni più complesse e delicate riguarda quei dipendenti che, per motivi di salute, non sono più in grado di svolgere le proprie funzioni originali. La normativa, in particolare il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 25 giugno 2008, stipulato tra il Ministero e le organizzazioni sindacali, disciplina questi casi, cercando un equilibrio tra la tutela del lavoratore e le necessità operative delle istituzioni scolastiche.
Inidoneità: Le Tipologie e Come si Accerta 🤔🏥
Le norme distinguono principalmente due tipi di inidoneità psicofisica permanente: assoluta e relativa.
- L'inidoneità psicofisica permanente assoluta si verifica quando una persona si trova nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
- L'inidoneità psicofisica permanente relativa si ha quando, per motivi di salute, il dipendente non può svolgere alcune o tutte le mansioni del proprio profilo professionale.
Esiste anche l'inidoneità temporanea, che può essere anch'essa assoluta o relativa.
L'accertamento di tale inidoneità, per motivi di salute, spetta alla Commissione Medica di Verifica (CMV) presso il MEF territorialmente competente. Questo organo medico non riporta una diagnosi nel suo verbale, ma un giudizio sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni. La CMV specifica se l'infermità è permanente o temporanea e se il dipendente è idoneo a funzioni diverse, indicando quali mansioni sono controindicate.
La procedura per l'accertamento può essere avviata su richiesta del lavoratore (dopo il superamento del periodo di prova) o d'ufficio dall'amministrazione (il Dirigente Scolastico). Questo può accadere, ad esempio, in caso di assenze per malattia prolungate che superano il primo periodo di conservazione del posto (il comporto) o quando condizioni fisiche o disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti facciano fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità.
La richiesta di accertamento va inviata dalla scuola alla CMV competente e, per conoscenza, all’interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia a sue spese.
Alla richiesta va allegata documentazione utile, come l'elenco delle assenze per malattia nell'ultimo triennio, il mansionario del profilo di appartenenza, una relazione amministrativa del Dirigente Scolastico che illustri fatti e circostanze oggettive, eventuali segnalazioni che abbiano determinato provvedimenti disciplinari e contribuiscano all'individuazione della patologia, documentazione sulla Legge 104/1992 e una dichiarazione degli anni contributivi.
Il verbale con il giudizio della CMV viene notificato all'interessato e all'amministrazione.
Gli Esiti e Cosa Cambia per il Rapporto di Lavoro ⚖️Panorama ScuolaPERSONALE DELLA SCUOLA INIDONEO
Gli esiti del giudizio medico determinano le azioni dell'amministrazione:
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Inidoneità permanente assoluta: Questo giudizio comporta, di norma, la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione. La comunicazione al dipendente deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, con eventuale corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'inidoneità psicofisica permanente assoluta è definita come l'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
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Inidoneità permanente relativa: In questo caso, l'amministrazione ha il dovere di recuperare il dipendente nel servizio attivo, ponendo in atto ogni utile tentativo. Ciò avviene tramite l'utilizzazione in altri compiti, tenendo conto del giudizio medico sulle mansioni controindicate, delle competenze del lavoratore e delle esigenze della scuola.
- Per docenti ed educatori, l'utilizzazione in altri compiti (inclusi in uno speciale ruolo ad esaurimento previsto dalla legge 244/2007 ai fini dell'eventuale mobilità) può riguardare attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, come servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi, supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. L'utilizzazione è disposta di norma nell'ambito dello stesso circolo o istituto di titolarità. Possono essere utilizzati nella stessa scuola o, a domanda e su base volontaria, anche presso altre scuole, USR/USP, uffici centrali del Ministero o altre Pubbliche Amministrazioni, previe intese.
- Per il personale ATA, l'utilizzazione avviene di norma nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base della certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti. Possono essere assegnati a mansioni parziali del proprio profilo se l'autorità sanitaria ha dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, purché coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.
Il verbale medico, in caso di inidoneità relativa, non indica le mansioni praticabili, ma piuttosto quelle controindicate, cioè quelle pregiudizievoli in ragione delle infermità. Spetta all'amministrazione, con il supporto dell'Ufficio scolastico territorialmente competente, individuare i possibili e concreti riadattamenti lavorativi.
Se non sono disponibili posti adeguati per l'inidoneità relativa permanente, l'amministrazione colloca il dipendente in soprannumero. Se il congelamento dei posti in soprannumero non è possibile per carenza di organico, l'amministrazione avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni provinciali per la ricollocazione del dipendente.
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Inidoneità temporanea: Il personale temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione in altri compiti. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere presentata in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza previsti dal CCNL. In alternativa all'utilizzazione, il dipendente temporaneamente inidoneo può usufruire dell'assenza per malattia. Il personale temporaneamente utilizzato conserva la titolarità della propria sede di servizio.
Condizioni di Lavoro del Personale Utilizzato 🕒💰
Il personale utilizzato in altri compiti ha un orario di lavoro di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso cui è utilizzato. Possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, plurisettimanale, turnazioni) e si applicano le norme su ferie, permessi brevi, ritardi e recuperi.
Il personale utilizzato a norma del CCNI conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato. Se adibito a mansioni inferiori, ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo della qualifica di provenienza tramite un assegno ad personam riassorbibile.
Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche può accedere al salario accessorio e al fondo d'istituto, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione d'istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.
Il personale utilizzato ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e a partecipare a iniziative di formazione.
Sospensione Cautelare e Rifiuto della Visita 🛑🚫
L'amministrazione può disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi:
- In presenza di evidenti comportamenti o condizioni fisiche che facciano ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica o fisica e che generino pericolo per la sicurezza o l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità.
- In caso di mancata presentazione ingiustificata del dipendente alla visita di idoneità.
La sospensione, salvo urgenza, è preceduta da comunicazione all'interessato, che entro 5 giorni può presentare memorie e documenti da valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata. Dura al massimo 180 giorni (salvo rinnovo o proroga) e cessa immediatamente se, all'esito dell'accertamento medico, non viene riscontrata alcuna inidoneità psicofisica pericolosa.
Al dipendente sospeso cautelarmente viene corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia (per le ipotesi di pericolo) o pari al trattamento previsto dal CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale (per il rifiuto ingiustificato alla visita). Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.
Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita CMV, se reiterato per due volte, a seguito di procedimento disciplinare, può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso. Presentarsi alla visita medica collegiale per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio è considerato un dovere inerente alla funzione ascritta al personale scolastico, docente o ATA. Il primo rifiuto ingiustificato può già portare alla sospensione cautelare per poi disporre un nuovo accertamento.
Personale a Tempo Determinato e Altre Forme di Inidoneità
Il D.P.R. 171/2011 condiziona l'avvio del procedimento di accertamento dell'idoneità al fatto che il dipendente abbia superato il periodo di prova. La disciplina normativa esclude formalmente il personale a tempo determinato dalla procedura standard attivabile innanzi alla Commissione medica di verifica, ponendo un evidente discrimine nelle tutele. Tuttavia, le CMV possono valutare questi casi su richiesta dei dirigenti scolastici se c'è un potenziale pericolo per l'incolumità della comunità scolastica.
La gestione è complessa: nell'ipotesi di inidoneità assoluta accertata, il dipendente a tempo determinato potrà essere collocato in malattia d'ufficio fino al termine del contratto. Tuttavia, nell'ipotesi di inidoneità relativa, non è possibile per il supplente procedere alla stipula di un contratto che ne consenta l'utilizzazione temporanea in altri compiti, dal momento che il CCNI del 2008 esclude detto personale dall'applicazione della relativa disciplina.
La giurisprudenza, in alcuni casi, ha ritenuto legittimo avviare la procedura del D.P.R. 171/2011 anche per un docente in prova che si rifiutava di sottoporsi a visita, argomentando che una diversa interpretazione letterale non sarebbe compatibile con un'organizzazione orientata al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
È importante distinguere l'inidoneità per motivi di salute (fisica o psichica) accertata dalla CMV, da altre forme di inidoneità, come l'incapacità didattica o lo scarso rendimento. Queste ultime non dipendono dallo stato di salute, ma da valutazioni oggettive o da condotte colpevoli che violano obblighi di servizio. Seguono procedure di accertamento diverse (tecniche o disciplinari) ma possono comunque portare alla dispensa dal servizio. L'incapacità didattica si riferisce a un'inettitudine assoluta e permanente a svolgere l'attività di insegnamento dovuta a deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali. Lo scarso rendimento è caratterizzato da insufficiente impegno o reiterata violazione dei doveri d'ufficio.
In sintesi, il sistema scolastico dispone di strumenti normativi e contrattuali per gestire le situazioni in cui la salute compromette la capacità lavorativa, privilegiando l'adibizione a mansioni diverse quando possibile, ma prevedendo anche la risoluzione del rapporto nei casi più gravi di inidoneità assoluta o di mancata collaborazione.
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