Proroga Supplenze Personale Ata per i mesi estivi

Pubblicato il 20 maggio 2025 alle ore 02:10

 

nota 119043 del 23/05/2025

Oggetto: Personale ATA – Contratti di supplenza – Proroghe.
Con riferimento alle proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno
scolastico, si richiamano le disposizioni dell’articolo 1, comma 7, del decreto ministeriale 13 dicembre
2000, n. 430, nonché le istruzioni impartite da questa Direzione generale con nota del 10 giugno 2009,
prot. n. 8556 (allegata), reiterata negli anni successivi (da ultimo: nota prot. 74742 del 24 maggio 2024,
allegata).
Le proroghe devono, pertanto, essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora
non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale
a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.
Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.
Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di
stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano
pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno
scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto, allo svolgimento delle
procedure concorsuali in atto, etc.).
Le SS.LL., pertanto, vorranno dare le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.

 

  • Chi richiede la proroga?

La proroga può essere richiesta dai Dirigenti Scolastici solo in caso di effettive necessità, come l'impossibilità di assicurare lo svolgimento di attività indispensabili durante i mesi estivi: esami di stato, corsi di recupero, progetti, lavori di manutenzione ecc.

Il dirigente scolastico, motivando le necessità, fa richiesta di proroga all'Ufficio Scolastico Regionale.

L'autorizzazione alla proroga è rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale, che valuta la richiesta del dirigente scolastico e non è detto che il prolungamento possa essere autorizzato per tutti i supplenti in servizio. 

La proroga dei contratti di supplenza per il personale ATA (Assistente Amministrativo, Tecnico, Collaboratore Scolastico) nei mesi estivi spetta al supplente che è in servizio, non è possibile fare nuova assunzione sulla proroga concessa.  

  • Cosa prevede la proroga
    La proroga consente al supplente di continuare il suo servizio anche dopo la fine delle lezioni e dopo il 30 giugno, fino al 31 luglio o fino al 31 agosto, a seconda delle necessità della scuola. 
  • A chi spetta la proroga
Il diritto alla proroga spetta ai supplenti Ata in servizio al 30 giugno, secondo l'ordine di graduatoria.  
  • Il supplente può rifiutare la proroga?
Il supplente ATA non ha l'obbligo di accettare la proroga della supplenza, come avviene invece per il personale docente. 
Il personale può scegliere di non accettare per diversi motivi, come il desiderio di riposo, di intraprendere altre attività o di cercare altre opportunità di lavoro. 

 


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Commenti

Silvia
12 giorni fa

Le ferie per aa vanno per forza smaltite entro il 30 giugno se si ha la proroga?