FACCIAMO IL PUNTO SUI CONGEDI PARENTALI DAL 1° GENNAIO 2025 PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA CONTRIBUTO PROFESSIONALE RIFERIMENTI NORMATIVI:
✓ D. Lgvo. n. 151/2001 - art. 32, comma 1, lett. a) - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. ✓ D. Lgvo. 15 giugno 2015 n. 80 – art. 7 - Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. ✓ D. Lgvo del 30 giugno 2022, n.105 - articolo 2, comma 1, lettera i) - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. ✓ CCNL 18/01/2024 -art. 34, comma 2 comparto istruzione e ricerca ✓ Legge 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” Facciamo il punto sui benefici in ordine ai congedi parentali con una lettura sistematica e di combinato disposto delle norme generali e contrattuali sopra elencate. Per sostenere le famiglie con figli minori, all’art. 1, commi 217 e 2018 della Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte nuove misure per i congedi parentali, che apportano alcune modifiche significative all’articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgvo 26.03.2001 n.151). Queste le principali novità: • Retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino: la norma introduce una misura strutturale a partire dal 2025, che prevede l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo. Questa modifica riguarda il secondo mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime. L’aumento all’80%, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così permanente; • Elevazione della retribuzione del terzo mese di congedo di maternità o paternità: la norma innalza la retribuzione dal 30% all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, sempre entro il sesto anno di vita del bambino. A tal riguardo, rammentiamo il personale scolastico gode già di una norma contrattuale di miglior favore, prevedendo che il primo mese di congedo parentale sia retribuito per intero. Ne consegue che per tale personale, nel 2025, spetta la seguente retribuzione del congedo parentale: • primi 30 giorni retribuiti al 100% fino ai 12 anni del bambino; • 2 mesi retribuiti all’80% solo se fruiti entro i 6 anni del bambino (se fruiti dai 7 ai 12 anni sono, invece, retribuiti al 30%); • per i restanti 6 mesi sono pagati è al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Riepilogo Congedo Parentale Personale della Scuola
LEGGI DI BILANCIO 2024 E 2025
CONGEDO DI MATERNITA' CONCLUSO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023
1º MESE AL 100%
DAL 2º MESE 30%
CONGEDO DI MATERNITA' CONCLUSO NEL CORSO DEL 2024
1º MESE AL 100%
2º MESE ALL'80% DA FRUIRE ENTRO IL SESTO ANNO DI VITA ALTRIMENTI AL 30%
DAL 3 MESE AL 30%
CONGEDO DI MATERNITA CONCLUSO DOPO IL 31 DICEMBRE 2024
1° MESE AL 100%
2º E 3º MESE ALL'80% DA FRUIRE ENTRO IL SESTO ANNO DI VITA ALTRIMENTI AL 30%
DAL 4º MESE AL 30%
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